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Ci risiamo, un dubbio amletico che potrebbe aver trovato finalmente una risposta.

La fatturazione delle prestazioni di servizi rappresenta infatti un argomento di grande interesse per professionisti e imprenditori, specialmente per coloro che operano in regime forfettario. Fortunatamente recenti chiarimenti normativi hanno reso più comprensibile quando scatta l’obbligo di emettere la fattura

Quindi, se hai un po’ di pazienza, in questo articolo esamineremo in dettaglio il momento in cui si considerano effettuate le prestazioni di servizi, cosa implica questo per i forfettari, e le specifiche per le prestazioni extra UE. 

A spiegartelo saremo come sempre noi di Feesbee, il tuo punto di riferimento nelle attività professionali in regime forfettario, grazie al nostro servizio di fatturazione elettronica online che ti permette di gestire la tua Partita IVA senza paura e sempre con il sorriso.


Quando si considerano effettuate le prestazioni di servizi? Da qualche mese (finalmente) un chiarimento!

L’obbligo di fatturazione per le prestazioni di servizi non sussiste finché il servizio non è stato pagato. Questo è il principale chiarimento fornito dalla norma di comportamento n. 223 dell’Associazione Italiana Dottori Commercialisti di Milano. Tale interpretazione, pur non essendo scontata alla luce di alcune sentenze passate della Cassazione, risolve finalmente un dubbio interpretativo causato dall’ambigua formulazione del comma 3 dell’articolo 6 del decreto IVA.

In ambito fiscale, quindi, sono due i momenti chiave per le prestazioni di servizi: il primo è quando il servizio viene materialmente eseguito, definito come fatto generatore per l’applicazione dell’IVA. Il secondo è quando l’operazione si considera effettivamente effettuata, ovvero all’atto dell’incasso. È questo secondo momento che determina l’obbligo di emissione della fattura e l’esigibilità dell’imposta da parte dell’Erario.

Cosa si intende con prestazioni di servizi e cosa deve necessariamente sapere un forfettario?

Le prestazioni di servizi comprendono una vasta gamma di attività professionali e commerciali offerte da un soggetto a un altro. Per chi opera in regime forfettario, è di fatto essenziale capire che l’obbligo di emissione della fattura scatta solo al momento dell’incasso del corrispettivo. Questo chiarimento è particolarmente utile perché semplifica la gestione contabile, evitando la necessità di anticipare l’IVA su somme non ancora incassate.

Inoltre, i forfettari che offrono servizi a clienti esteri devono seguire le regole ordinarie previste dagli articoli 7-ter e seguenti del DPR 633/1972. Ad esempio, se il cliente è un soggetto passivo intracomunitario, il forfettario deve iscriversi al VIES, emettere la fattura senza addebito dell’IVA e compilare l’elenco riepilogativo Intrastat dei servizi resi (INTRA 1-quater).

Quando deve essere emessa la fattura per prestazioni di servizi?

La fattura per le prestazioni di servizi deve quindi essere emessa al momento dell’incasso del corrispettivo. Questo principio è confermato dall’articolo 6 del decreto IVA, che chiarisce che l’operazione si considera effettuata quando il pagamento è ricevuto. La normativa prevede alcune eccezioni, come per le prestazioni gratuite in autoconsumo o quelle periodiche, dove il momento rilevante può essere diverso. Tuttavia, nella maggioranza dei casi, l’incasso del pagamento è il fattore determinante per l’obbligo di fatturazione.

Questo approccio offre maggiore flessibilità e agevola la gestione delle fatture, soprattutto per i professionisti e le piccole imprese che operano in regime forfettario.

Attenzione però! È comunque fondamentale monitorare attentamente le proprie operazioni e consultare un professionista come Feesbee per assicurarsi di rispettare tutte le normative vigenti.


Prestazioni di servizi Extra UE: attenzione alle specifiche

Fatturi all’estero? Questo è il momento di prendere carta e penna. Per le prestazioni di servizi verso paesi extra UE, vi sono infatti ulteriori specifiche da considerare. Le regole variano in base alla natura del servizio e alla localizzazione del cliente. Ad esempio, le prestazioni di servizi rese a clienti extra UE non sono soggette all’IVA italiana, ma è fondamentale verificare le normative del paese del cliente per evitare problemi fiscali internazionali.

Chi opera in regime forfettario e offre servizi a clienti extra UE deve seguire attentamente le disposizioni relative alla fatturazione internazionale. Questo include l’emissione di fatture senza addebito dell’IVA italiana e l’eventuale registrazione in registri specifici se richiesto dalle normative del paese di destinazione.  Pertanto, il contribuente in regime forfetario che svolge prestazioni di servizi nei confronti di un soggetto passivo intracomunitario, deve iscriversi al VIES, emettere fattura senza addebito dell’imposta ai sensi dell’art.7-ter, DPR 633/1972  e compilare l’elenco riepilogativo Intrastat dei servizi reso!

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