Nel panorama della fatturazione elettronica, uno degli aspetti che suscita maggiori dubbi tra liberi professionisti e aziende è come di consueto l’applicazione dell’imposta di bollo su fatture elettroniche.
Sebbene la normativa sia chiara, le domande su quando e come applicarla sono ancora oggi particolarmente frequenti. In questo articolo cercheremo di capire quindi nel dettaglio quando si applica l’imposta di bollo, come segnalarla correttamente, le specificità per i forfettari e le modalità di versamento.
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Quando si applica l’imposta da bollo sulle fatture elettroniche?
L’imposta di bollo su fatture elettroniche si applica quando le fatture sono emesse senza addebito IVA e hanno un importo superiore a 77,47 euro. Le fatture che riguardano pagamenti di corrispettivi assoggettati ad IVA sono infatti esenti da questa imposta.
Tuttavia, alcune operazioni non imponibili IVA possono essere soggette a bollo a seconda delle specifiche circostanze. Per questa ragione è importante consultare un commercialista o un professionista specializzato per verificare l’obbligo di applicazione del bollo in base alle operazioni che intendi fatturare.
Ad esempio, operazioni esenti da IVA, come quelle relative a servizi educativi o sanitari, potrebbero richiedere un esame dettagliato per determinare l’applicabilità dell’imposta di bollo.
Imposta di bollo sulle fatture elettroniche: come si segnala e quale dicitura inserire
Per la fatturazione elettronica, l’imposta di bollo deve essere segnalata tramite un’apposita annotazione sulla fattura. La guida dell’Agenzia delle Entrate ha come sempre fornito indicazioni precise su come fare questo:
Segnalazione dell’Imposta di Bollo
Nel tracciato della fattura elettronica, è necessario valorizzare il campo “Bollo virtuale” con “SI”.
Importo del Bollo
L’importo dell’imposta di bollo è di 2 euro per ogni fattura. Questo importo è fisso, indipendentemente dal valore della fattura, purché superi i 77,47 euro e non sia soggetta ad IVA.
Dicitura da inserire in fattura
Oltre alla segnalazione nel campo “Bollo virtuale”, è obbligatorio inserire una dicitura specifica nella fattura elettronica. La dicitura corretta è:
“Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell’articolo 15 del d.p.r. 642/1972 e del DM 17/06/2014”.
Questa indicazione chiarisce l’assolvimento dell’imposta di bollo e deve essere riportata in ogni fattura che richiede l’applicazione del bollo. Inserire questa dicitura è fondamentale per conformarsi alle normative fiscali e per evitare sanzioni.
Integrazione imposta di bollo su fatture elettroniche forfettari: cosa c’è da sapere?
Per i contribuenti che adottano il regime forfettario, l’applicazione dell’imposta di bollo segue le stesse regole generali. Tuttavia, ci sono alcuni aspetti peculiari da considerare:
Esclusione dall’IVA
I forfettari non applicano l’IVA sulle loro fatture, quindi l’imposta di bollo è spesso applicabile per importi superiori a 77,47 euro. Questo significa che, a differenza dei contribuenti che applicano l’IVA, i forfettari devono prestare particolare attenzione all’importo delle loro fatture per determinare se è necessario applicare l’imposta di bollo.
Controllo dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate verifica le fatture elettroniche trasmesse attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) per accertare il corretto assolvimento dell’imposta di bollo. Questo controllo è fondamentale per garantire la correttezza e la trasparenza delle operazioni fiscali.
Inoltre, è bene tenere in considerazione che l’Agenzia elabora le fatture ogni trimestre solare e genera due elenchi:
Elenco A (non modificabile)
Include le fatture con l’indicazione dell’imposta di bollo. Questo elenco è considerato definitivo e non può essere modificato dai contribuenti.
Elenco B (modificabile)
Contiene le fatture che non riportano l’indicazione dell’imposta di bollo, ma che secondo l’Agenzia ne sono soggette. I contribuenti possono modificare questo elenco entro il mese successivo al trimestre di riferimento per correggere eventuali omissioni o errori.
Come versare l’imposta di bollo su fatture elettroniche
Una volta determinato l’importo dell’imposta di bollo dovuta, è necessario procedere al suo versamento. Le scadenze per il pagamento sono stabilite in base ai trimestri dell’anno solare. In generale, per il primo trimestre, se l’importo dovuto non supera i 250 euro, è possibile posticipare il pagamento fino al 30 settembre. Se invece si considera il primo e il secondo trimestre insieme, e l’importo totale non supera i 250 euro, il pagamento può essere ulteriormente posticipato fino al 30 novembre. Altrimenti, le scadenze regolari sono il 31 maggio, il 30 settembre, il 30 novembre e infine il 28 febbraio dell’anno successivo per l’ultimo trimestre.
Per quanto riguarda le modalità di pagamento, l’imposta di bollo può essere versata principalmente in due modi. La prima opzione è l’addebito su IBAN, che si effettua indicando il proprio IBAN nella funzionalità web del portale “Fatture e Corrispettivi”. Questa modalità risulta particolarmente conveniente poiché consente un pagamento automatico e puntuale, evitando di dover ricordare le varie scadenze e di effettuare manualmente il pagamento ogni volta.
La seconda opzione è il pagamento tramite il modello F24. Questo metodo richiede di presentare il modello F24 in via telematica utilizzando i codici tributo appropriati. Sebbene questa modalità richieda un po’ più di attenzione per completare correttamente il modulo, offre una flessibilità maggiore per chi preferisce gestire i pagamenti in modo manuale e controllare ogni dettaglio del processo.
Entrambe le modalità hanno i loro vantaggi e possono essere scelte in base alle preferenze personali e alla praticità per il contribuente. Indipendentemente dalla modalità scelta, è importante rispettare le scadenze per evitare sanzioni e garantire una gestione fiscale corretta ed efficiente.